Assegno Ordinario di Invalidità

La Pensione di Inabilità è un beneficio concesso su richiesta del richiedente al quale sia stata verificata un'incapacità totale e definitiva di intraprendere qualsiasi forma di lavoro.

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Assegno Ordinario di Invalidità

A chi è rivolto questo servizio?

1 Ai lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO)

2 Ai lavoratori autonomi iscritti alle casse speciali (commercianti, artigiani, coltivatori diretti etc)

3 Agli iscritti ai fondi sostitutivi e integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria

4 Ai dipendenti pubblici

3 Agli iscritti alla gestione separata

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Documenti richiesti

I documenti necessari per poter richiedere il servizio di Assegno Ordinario di Invalidità

1 Documento di riconoscimento (Carta d'identità, Patente o Passaporto)
2 Tessera sanitaria
3 Eventuale ECOCERT per accertare i periodi contributivi
4 Eventuale di riconoscimento del coniuge (Carta d'identità, Patente o Passaporto)
5 Dichiarazione dei redditi
6 Certificato medio SS3 redatto da un medico certificatore
7 Stato civile

Domande & Risposte

Alcune delle domande comuni inerenti al servizio di Assegno Ordinario di Invalidità

  • L'assegno ordinario è cumulabile con altri redditi?

    L'assegno ordinario di invalidità può essere cumulato con altri introiti, inclusi quelli derivanti da attività lavorativa sia dipendente che autonoma. Se ciò accade, l'importo dell'assegno verrà ridotto in base al seguente schema: si applica una decurtazione del 25% qualora il reddito lordo annuo ecceda quattro volte l'importo del trattamento minimo annuo; la riduzione diventa del 50% nel caso in cui il reddito lordo annuo superi cinque volte l'importo del trattamento minimo annuo.

  • Qual'è l'importo dell'assegno ordinario di invalidità?

    L'importo dell'assegno ordinario di invalidità è influenzato da vari fattori, tra cui il reddito del richiedente e il metodo di calcolo applicato in base alla sua storia contributiva. Il reddito influisce sull'assegno con decurtazioni del 25% se supera quattro volte l'importo del trattamento minimo annuo e del 50% se supera cinque volte tale importo. Per quanto riguarda il calcolo dell'assegno, questo varia in base al sistema di calcolo legato all'anzianità contributiva: si adotta un calcolo retributivo per chi ha almeno 18 anni di contributi al primo gennaio 1995, un calcolo contributivo per chi ha iniziato a versare contributi dal primo gennaio 1996 e un calcolo misto per chi ha versato contributi sia prima che dopo questa data.