La pensione ai superstiti è un beneficio pensionistico erogato ai familiari in caso di morte dell'assicurato. Viene concessa se l'assicurato ha accumulato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva, oppure 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva, di cui almeno 3 anni nei cinque anni precedenti la data del decesso.
1 Al coniuge o il partner unito civilmente. Se il coniuge si risposa, perde il diritto alla pensione ai superstiti. Tuttavia, ha diritto a un assegno una tantum pari a due annualità della quota di pensione in pagamento, inclusa la tredicesima mensilità, calcolata alla data del nuovo matrimonio (art. 3 del decreto legislativo lgt. 18 gennaio 1945, n. 39), noto anche come doppia annualità.
2 Al coniuge separato
3 Al coniuge divorziato a condizione che percepisca l'assegno divorzile, non si sia risposato e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia precedente alla sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4 Ai figli minorenni al momento del decesso del genitore assicurato
5 Ai figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall'età
6 Ai figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento della morte, indipendentemente dall’età
7 Ai figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento della morte, che non lavorano, frequentano l’università entro i limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26° anno di età
I documenti necessari per poter richiedere il servizio di Pensione Indiretta